Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. Disciplina del "lavoro agile".

È stata pubblicata in G.U. n.135 la Legge n. 81 del 22/05/2017 che tratta due differenti aspetti e tipologie di rapporti di lavoro, il lavoro autonomo e il lavoro subordinato. 

Nel presente articolo sarà data particolare evidenza ai risvolti attinenti la Sicurezza s.l.
Il CAPO I della legge è dedicato alla TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO, applicato alle tipologie di cui al Titolo III del libro quinto del Codice Civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 dello stesso. Ne sono invece esclusi gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e attività professionali a prevalente conduzione famigliare).
In tale capo vengono prevalentemente disciplinati aspetti di tipo contrattuale, previdenziale, fiscale e di deducibilità di spese di formazione, ecc. che non sono di nostra competenza, fatto salvo l’art.11 che dà delega al Governo per dare attuazione alla semplificazione della normativa di sicurezza sul lavoro degli studi professionali. In esso viene stabilito che entro un anno dall’entrata in vigore (e.v. 14/06/2017) saranno adottati uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia. Questi andranno ad individuare misure specifiche di prevenzione e protezione, determinare misure tecniche ed amministrative compatibili, semplificare gli adempimenti meramente formali e riformulare e razionalizzare l’apparato sanzionatorio (amministrativo e penale) con particolare attenzione a distinguere violazioni meramente formali da quelle di natura sostanziale. Pertanto, al momento nulla cambia per gli studi professionali riguardo all’applicazione del D.lgs. 81/2008 (T.U. sulla Salute Sicurezza sul lavoro) in attesa degli annunciati e auspicati decreti attuativi di cui sopra, di cui, daremo informazione a tempo debito.


Il CAPO II tratta del LAVORO AGILE, nuova forma di lavoro realizzabile e definita mediante accordo tra le parti che legittima modalità di lavoro alternative alle tradizionali allo scopo di incrementare la competitività aziendale ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro subordinato, sia nel campo privato che in quello delle amministrazioni pubbliche. Viene definito che il Lavoro agile può essere svolto legittimamente sia in parte all’interno di locali aziendali ed in parte all’esterno. Tra gli aspetti che lo regolano oltre alla modalità di attuazione del contratto di lavoro, le clausole di recesso da tale modalità, la facoltà di controllo e gli aspetti disciplinari - che sono prettamente materia di diritto del lavoro - viene anche in tal caso presa in considerazione la Sicurezza sul lavoro. Emerge in tal caso che il Datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore (art.18 p.to2) per l’esecuzione dell’attività lavorativa ed inoltre, all’art. 22 – Sicurezza sul lavoro – è chiamato a garantire la salute e sicurezza del lavoratore assolvendo allo scopo mediante la consegna allo stesso - con cadenza almeno annuale - di un’informativa scritta nulla quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi all’attività svolta con tale particolare forma di lavoro. Al comma 2 è inoltre stabilito che il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione indicate dal Datore di lavoro allo scopo di fronteggiare i rischi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa e svolta all’esterno dei locali aziendali.