Entrata in vigore del decreto: 24/9/2015
Capo III - RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Modifiche al D.lgs. 81/08
Svolgimento da parte del DdL di addetto di Primo soccorso e Antincendio
E’ stato abrogato il comma 1-bis dell’art. 34, il quale permetteva questa opzione esclusivamente nelle imprese fino a 5 lavoratori.
Ora la possibilità viene estesa anche a consistenze di personale più ampio, pur restando comunque valido il criterio e la responsabilità del DdL, riguardo alla valutazione del numero minimo di addetti da nominare e formare a seconda dell’organizzazione del lavoro che l’impresa si è data, al fine di garantire una efficace gestione in caso di incidenti e/o emergenze sul luogo di lavoro.
E’ abolito l’obbligo di tenuta del REGISTRO INFORTUNI a decorrere dal 02 dicembre 2015 (novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto).
Modulazione differenziata in aumento di alcune sanzioni.
Di particolare interesse la violazione del mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazione che viene modulato in funzione del numero di lavoratori verso i quali il Datore di lavoro ha omesso l’obbligo. A riguardo resta invariata la sanzione prevista fino a 5 lavoratori; raddoppiata se i lavoratori sono più di 5 e triplicata nel caso fossero imprese con più di 10. (Sanzione: ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro)
Saranno disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
Viene preannunciato che, con un successivo provvedimento, saranno individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra i quali anche strumenti informatizzati di facile accesso alle imprese.
Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Entro il 31 dicembre 2015, saranno messi a disposizione dei datori di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con le modalità telematiche sul sito dell’Istituto assicuratore.
Le denunce di infortunio non dovranno più essere corredate di certificato medico ma sono sufficienti i riferimenti allo stesso, in quanto il certificato verrà trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che l’ha rilasciato. Il datore di lavoro viene anche esonerato dall'inviare comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, nei casi previsti, in quanto essa viene effettuata da INAIL tramite il sistema telematico istituzionale. Le disposizione del presente paragrafo diventeranno efficaci dal 180° giorno dall'entrata in vigore del decreto.